martedì 28 marzo 2023
Fiscale, Novità
L'AGENZIA ENTRATE SANZIONA LE FATTURE ELETTRONICHE
Le irregolarità riscontrate nella trasmissione al SDI dei corrispettivi e delle fatture elettroniche si traducono in violazioni formali sanzionate da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di comprendere correttamente quali siano gli istituti di «tregua fiscale» applicabili, è fondamentale ricordare primariamente i tempi concessi per la trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio:
- trasmissione del totale dei corrispettivi giornalieri: entro 12 giorni dall’effettuazione
dell’operazione; - trasmissione della fattura immediata: entro 12 giorni dalla data fattura, che corrisponde alla data
di effettuazione dell’operazione; - trasmissione della fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Nel caso in cui le summenzionate tempistiche non siano state rispettate, la violazione è
formale se
l’IVA è stata comunque correttamente liquidata e versata. Ad essere discriminante, pertanto, è la circostanza che, nonostante la fattura o i corrispettivi non siano stati trasmessi tempestivamente, le
operazioni siano state correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta
La sanatoria delle violazioni formali
Laddove la tardiva trasmissione rivesta carattere di violazione formale, è possibile fare ricorso alla cd.
sanatoria delle violazioni formali versando, entro il 31 marzo 2023, l’ammontare di 200 euro per ciascun periodo di imposta nel
quale sono state effettuate le violazioni. Il pagamento può avvenire anche in due rate, di pari importo,
la prima scadente il 31 marzo 2023, e la seconda il 31 marzo 2024.
Compilazione del modello F24
Il versamento deve essere effettuato seguendo le indicazioni fornite dalla risoluzione 6/E/2023:
Codice tributo TF44 – sezione ERARIO, importi a debito versati, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”. Se le violazioni formali non
si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare
in cui sono state commesse le violazioni stesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il
quale sono regolarizzate le violazioni formali. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in
pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della
prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore
“0101”.