Fiscale

martedì 7 marzo 2023

Fiscale, Novità

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI BONUS EDILI CON ROTTAMAZIONE QUATER

Per espressa previsione normativa, come per le altre rottamazioni, anche nel caso di adesione alla Rottamazione-quater è esclusa ogni forma di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997

l’impossibilità di utilizzare in compensazione i crediti derivanti da bonus edilizi, acquistati da terzi.

La previsione normativa in oggetto riguarda i crediti disponibili sulla «Piattaforma cessione crediti», accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

La scelta irrevocabile per l’utilizzo in compensazione può essere comunicata in qualsiasi momento, anche lo stesso giorno dell’utilizzo del credito (ma sempre prima dell’invio del modello F24), fermi restando i termini di utilizzo di ciascuna rata annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento della rata stessa). La fruizione delle rate in compensazione può anche avvenire in più soluzioni, ossia tramite distinti modelli F24, presentati eventualmente in momenti diversi.

L’utilizzo di tali crediti può avvenire solo in compensazione mediante F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Per questo motivo tali crediti non possono essere utilizzati per pagare la rate derivanti dalla Rottamazione-quater.


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