mercoledì 21 dicembre 2022
Fiscale, Novità
Il testo che è stato presentato inizialmente al Senato, contiene una norma in base alla quale viene modificato l'art.15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che stabilisce che a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto che effettua attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di unasomma pari a € 30, aumentata del 4 per cento del valore della transizione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
Con la modifica si legittima l'applicazione di sanzioni esclusivamente in caso di mancata accettazione di pagamenti, a mezzo carta di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore a sessanta euro.
E' corretto parlare di obbligo di accettazione di pagamenti tracciati e non di obbligo di POS, infatti la Guardia di Finanza, con la circolare dell'11 luglio 2022, ha chiarito che le sanzioni scattano solo laddove l'impresa o il professionista non accetta il pagamento tramite bancomat, carte di credito e prepagate.
Dunque, se il cliente decide di pagare in contanti, non potrà scattare alcuna sanzione anche se l'esercente non è dotato di POS.
Detto ciò, dopo i rilievi evidenziati dall'Unione Europea, il Governo sembra voler fare retromarcia rispetto all' 'esonero del POS' per le operazioni fino a € 60.
Da qui, si studiano misure alternative.
L'obiettivo è quello di abbattere il costo delle commissioni in capo agli esercenti; difficile intervenire nel rapporto tra banca ed esercente; piuttosto l'alternativa più plausibile sarebbe quella di riproporre il credito d'imposta, ex art. 22 del D.L. n.124/2019, con aliquota al 100% al di là dell'adozione di strumenti di pagamento evoluti ovvero di Pos 'collegati' al registratore telematico.