mercoledì 21 dicembre 2022
Fiscale, Novità
A seguito di un emendamento, che vede l'inserimento del comma 1-bis all'art. 51 del DDL alla Legge di Bilancio 2023, viene prevista una modifica all'art. 18 del D.P.R. 600/1973, in materia di soglie di ricavi per l'accesso alla contabilità semplificata per le imprese minori.
Stante il dettato dell'art. 14, comma 11, della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), tale modifica va direttamente ad impattare anche sulle soglie di volume d'affari IVA valevoli ai fini della possibilità di liquidare l'IVA con cadenza trimestrale, come di seguito esaminato.
A mente di quanto previsto dall'attuale dettato dell'art. 18 del D.P.R. 600/1973, i soggetti indicati alle lettere c) e D) del comma 1 dell'art,. 13 del medesimo D.P.R. 600/1973, ovvero:
La modifica in via di introduzione va direttamente ad impattare anche sulle soglie previste per la scelta, su base opzionale, della liquidazione IVA a cadenza trimestrale.
Quanto sopra, alla luce dell'art. 14, comma 11, della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), in ragione del quale era stato previsto - seppure senza intervento diretto sull'art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, i cui valori risultano pertanto non attuali - che 'i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata'.
I limiti per la liquidazione IVA trimestrale sono pertanto 'agganciati' a quelli previsti per la tenuta della contabilità semplificata; tuttavia, il valore di riferimento è diverso.
Infatti, come a suo tempo puntualizzato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 13 febbraio 2012, n. 15 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, inerente la corretta applicazione dell'art. 14, comma 11, della Legge 183/2011, seppure la Legge di Stabilità 2012 non sia intervenuta direttamente sull'art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, le modifiche a suo tempo introdotte devono essere riferite, in via immediata e diretta, ai valori monetari e non anche al parametro al quale i valori stessi devono essere ricollegati.
Ne consegue che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, non è l'importo dei ricavi previsto dagli art. 57 e 85 del TIUR (D.P.R. n. 917/1986), ma esclusivamente il volume d'affari, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate nell'anno, con le eccezioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972.
In sintesi, a partire dal 2023, partendo dall'assunto che l'emendamento qui in esame trovi accoglimento definitivo nella Lege di Bilancio: