Fiscale

mercoledì 21 dicembre 2022

Fiscale, Novità

ATTENZIONE: NUOVI LIMITI DI ACCESSO PER LA LIQUIDAZIONE IVA E LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

CON UN EMENDAMENTO, PRESENTATO DALLA MAGGIORANZA, IL LEGISLATORE INTERVIENE SULLE SOGLIE  DI RICAVO PREVISTE PER L'ACCESSO ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA E IN EGUAL MODO MODIFICA LE SOGLIE DI VOLUMI D'AFFARI PREVISTE AI FINI DELL'ESERCIZIO PER LA LIQUIDAZONE IVA A CADENZA TRIMESTRALE

A seguito di un emendamento, che vede l'inserimento del comma 1-bis all'art. 51 del DDL alla Legge di Bilancio 2023, viene prevista una modifica all'art. 18 del D.P.R. 600/1973, in materia di soglie di ricavi per l'accesso alla contabilità semplificata per le imprese minori.
Stante il dettato dell'art. 14, comma 11, della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), tale modifica va direttamente ad impattare anche sulle soglie di volume d'affari IVA valevoli ai fini della possibilità di liquidare l'IVA con cadenza trimestrale, come di seguito esaminato.

Le soglie di ricavi per l'accesso alla contabilità semplificata

A mente di quanto previsto dall'attuale dettato dell'art. 18 del D.P.R. 600/1973, i soggetti indicati alle lettere c) e D) del comma 1 dell'art,. 13 del medesimo D.P.R. 600/1973, ovvero:

  • c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
  • d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del Decreto indicata alla lettera precedente,
possono avere acceso al regime di contabilità semplificata, a decorrere dall'anno  successivo, a condizione che l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 del TIUR, D.P:R. 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto anche conto delle indicazioni di cui all'art. 57 del medesimo TIUR, ovvero del valore normale dei beni destinati al consumo personale o famigliare dell'imprenditore, non abbia superato l'ammontare di:
  • € 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • € 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Con la Manovra Finanziaria , alla luce dell'emendamento qui in esame, tali soglie di ricavi vengono aumentate come segue:
  • € 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Restano ferme le indicazioni di cui l'art. 18 del D.P.R. 600/1973:
  • per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente;
  • in mancanza della distinta annotazione dei ricavi , si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Le soglie di volume d'affari per la liquidazione IVA trimestrale

La modifica in via di introduzione va direttamente ad impattare anche sulle soglie previste per la scelta, su base opzionale, della liquidazione IVA a cadenza trimestrale.
Quanto sopra, alla luce dell'art. 14, comma 11, della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), in ragione del quale era stato previsto - seppure senza intervento diretto sull'art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, i cui valori risultano pertanto non attuali - che 'i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata'. 
I limiti per la liquidazione IVA trimestrale sono pertanto 'agganciati' a quelli previsti per la tenuta della contabilità semplificata; tuttavia, il valore di riferimento è diverso.
Infatti, come a suo tempo puntualizzato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 13 febbraio 2012, n. 15 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, inerente la corretta applicazione dell'art. 14, comma 11, della Legge 183/2011, seppure la Legge di Stabilità 2012 non sia intervenuta direttamente sull'art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, le modifiche a suo tempo introdotte devono essere riferite, in via immediata e diretta, ai valori monetari e non anche al parametro al quale i valori stessi devono essere ricollegati.
Ne consegue che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, non è l'importo dei ricavi previsto dagli art. 57 e 85 del TIUR (D.P.R. n. 917/1986), ma esclusivamente il volume d'affari, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate nell'anno, con le eccezioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972.

Quadro di sintesi

In sintesi, a partire dal 2023, partendo dall'assunto che l'emendamento qui in esame trovi accoglimento definitivo nella Lege di Bilancio:

  • L'accesso al regime di contabilità semplificata sarà consentito in presenza di ricavi (ex art. 57 e 85 del TIUR) conseguiti nell'esercizio precedente di ammontare non superiore a € 500.000 le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
  • Le liquidazioni Iva potranno essere eseguite a cadenza trimestrale da parte dei contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 500.000, per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, e a € 800.000, per le imprese che svolgono altre attività.

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