Fiscale

lunedì 19 settembre 2022

Fiscale, Novità

NUOVA INDENNITA' UNA TANTUM € 150,00

Il Decreto Aiuti - ter approvato nel Consiglio dei Ministri del 16/09/2022 dovrebbe prevedere un’ulteriore indennità una tantum di importo pari a € 150,00 per il mese di novembre 2022 in favore delle medesime categorie di soggetti beneficiarie delle indennità di cui al precedente DL «Aiuti»

L'indennità sarebbe riconosciuta: 

  1. ai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) per il mese di competenza novembre 2022. Questa sarebbe pari a € 150,00 e sarebbe erogata - sempre in via automatica - dal datore di lavoro e dietro specifica dichiarazione del lavoratore;
    a differenza di quanto previsto dall’art. 31 del DL 50/2022 (che subordinava l’accesso alla fruizione dell’esonero dello
    0,8% della quota IVS a carico del lavoratore), in questo caso il dipendente dovrebbe avere una retribuzione imponibile
    nella competenza del mese di novembre non eccedente l’importo di € 1.538,00;
    il datore di lavoro recupera il credito maturato dal riconoscimento dell’importo di 150 euro mediante denuncia UniEmens,
    secondo le istruzioni che l’INPS sarà tenuto a fornire. 
  2. ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o
    assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla
    pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Tali soggetti:
    devono essere residenti in Italia;
    e, a differenza di quanto previsto dall’art. 32 comma 1 del DL 50/2022, devono avere un reddito personale
    assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro;
    tale indennità verrebbe riconosciuta d’ufficio dall’INPS nel mese di novembre 2022, o da altro ente previdenziale qualora
    i suddetti soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS.
  3. lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 32 comma 8 del DL 50/2022, che abbiano in essere uno o più
    rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in trattazione; 
  4. percettori di NASpI e DIS-COLL nel mese di novembre 2022;
    percettori, nel corso del 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021; 
  5. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca, al
    ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali
    obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex art. 32 comma 1 del DL 50/2022. Tali soggetti devono possedere un reddito
    derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
    lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e
    dall’art. 42 del DL 73/2021 (indennità COVID-19); 
  6. lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50
    giornate (tali soggetti devono avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021); 
  7. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri
    versati (anche in questo caso il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno
    2021);beneficiari delle indennità ex art. 32 commi 15 e 16 del DL 50/2022 (trattasi di lavoratori autonomi occasionali e incaricati
    alle vendite a domicilio); 
  8. nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza

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