venerdì 16 settembre 2022
Fiscale, Accertamenti
Generalmente l’invio del questionario avviene quando si procede con accertamento sintetico, ossia tramite redditometro. Il redditometro è un software che mette su un piatto della bilancia le entrate dichiarate dal contribuente e, sull’altro, le spese da questi sostenute. Se le spese superano di oltre il 20% i redditi riportati nella dichiarazione dei redditi, allora si accende una «lucina rossa»: il sospetto cioè che il contribuente abbia fatto fronte alle maggiori uscite tramite proventi in nero.
È necessario che l’Agenzia delle Entrate, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dalla mancata risposta. Quali sono queste conseguenze? In pratica, tutte le difese e i documenti che il contribuente può produrre in sede di questionario, se non offerti in tale sede non possono poi essere utilizzati e proposti nell’eventuale successivo ricorso dinanzi al giudice contro un eventuale accertamento fiscale.
Sono dunque inutilizzabili in giudizio le carte non esibite se il contribuente tace di fronte al questionario del fisco. Quando il privato manca di rispondere in modo tempestivo all’invito dell’amministrazione non può poi produrre i documenti a favore, salvo che il contribuente dimostri che la mancata allegazione sia dipesa da causa a lui non imputabile.
Secondo la Cassazione, la preclusione non opera laddove l’interessato può contestare in giudizio i risultati dell’accertamento induttivo producendo i documenti che non era stato in grado di esibire per cause a lui non imputabili: forza maggiore; fatto del terzo; caso fortuito