Fiscale

venerdì 16 settembre 2022

Fiscale, Accertamenti

MANCATA RISPOSTA AL QUESTIONARIO: COSA SUCCEDE

Prima dell'invio dell’accertamento fiscale, l’Agenzia delle Entrate che rilevi delle incongruenze nella dichiarazione dei redditi del contribuente deve dare a questi la possibilità di difendersi. Ciò avviene tramite l’invio di un questionario in cui gli si chiede di giustificare il perché

Generalmente l’invio del questionario avviene quando si procede con accertamento sintetico, ossia tramite redditometro. Il redditometro è un software che mette su un piatto della bilancia le entrate dichiarate dal contribuente e, sull’altro, le spese da questi sostenute. Se le spese superano di oltre il 20% i redditi riportati nella dichiarazione dei redditi, allora si accende una «lucina rossa»: il sospetto cioè che il contribuente abbia fatto fronte alle maggiori uscite tramite proventi in nero. 

Secondo la Cassazione l’invio al contribuente del questionario informativo è una mera facoltà dell’amministrazione finanziaria e non un obbligo; pertanto, se da un lato la mancata risposta al detto questionario può comportare l’applicazione di una sanzione pecuniaria, dal mancato invio del questionario non discende alcuna invalidità dell’accertamento tributario.
L’invio del questionario da parte dell’Agenzia delle Entrate è previsto dalla normativa tributaria e serve per raccogliere dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, così da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario.

Che succede se il contribuente non risponde al questionario dell’Agenzia delle Entrate?

È necessario che l’Agenzia delle Entrate, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dalla mancata risposta. Quali sono queste conseguenze? In pratica, tutte le difese e i documenti che il contribuente può produrre in sede di questionario, se non offerti in tale sede non possono poi essere utilizzati e proposti nell’eventuale successivo ricorso dinanzi al giudice contro un eventuale accertamento fiscale. 

Sono dunque inutilizzabili in giudizio le carte non esibite se il contribuente tace di fronte al questionario del fisco. Quando il privato manca di rispondere in modo tempestivo all’invito dell’amministrazione non può poi produrre i documenti a favore, salvo che il contribuente dimostri che la mancata allegazione sia dipesa da causa a lui non imputabile. 

Secondo la Cassazione, la preclusione non opera laddove l’interessato può contestare in giudizio i risultati dell’accertamento induttivo producendo i documenti che non era stato in grado di esibire per cause a lui non imputabili: forza maggiore; fatto del terzo; caso fortuito

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