mercoledì 14 settembre 2022
Contabilità, Societario
Il trattamento di fine mandato costituisce un'indennità che l'impresa si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato.
Sotto il profilo fiscale, il tema principale riguarda le condizioni di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'accantonamento al TFM da parte dell'impresa. Risulta, infatti, contrastante se questo possa essere deducibile in base al criterio di competenza, come sembra, ovvero, in mancanza di determinati presupposti, secondo il principio di cassa.
La giurisprudenza propende più verso una deducibilità per competenza, ma vincola tale criterio alla presenza di un atto di data certa anteriore al rapporto che giustifichi l'accantonamento, in mancanza del quale si applica quello di cassa.
L'indennità deve essere preventivamente stabilita e determinata dall'atto costitutivo o dall'assemblea dei soci.
Come precisato nella Ris. AE 13 ottobre 2017 n. 124/E, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori, incluso il trattamento di fine mandato, è determinato, secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell'impresa, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante una delibera assembleare dei soci.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate con Circ. AE 16 febbraio 2007 n. 10/E (con conferma nella Risp. AE 27 aprile 2021 n. 292), ha individuato alcune modalità di riconoscimento della data certa, ossia:
Si ritiene che possa valere anche una PEC ovvero il deposito del verbale presso il Registro delle Imprese in occasione della nomina dell'amministratore.
Le indennità percepite al momento della cessazione del rapporto, se contrattualmente previste, sono tassate con modalità che dipendono dalla data dell'atto:
La società deduce in ogni esercizio la quota TFM di competenza che sarà indeducibile ai fini IRAP.
La Cass. 17 giugno 2022 n. 19571, ha confermato il principio secondo il quale "In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, del medesimo d.P.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti" (Cass. 19 ottobre 2018 n. 26431; Cass. 5 settembre 2014 n.18752).
In senso conforme anche la CTP Reggio Emilia 23 ottobre 2020 n. 199.
Con la Cass. 25 febbraio 2020 n. 17367, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione, ha affermato che, ai sensi del richiamato art. 17 lett. c) TUIR, l'indennità corrisposta - sia in denaro che in natura - in occasione della cessazione del mandato dell'amministratore della società e, quindi, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 50 c. 1 lett. c bis) TUIR, ai fini IRPEF sono soggette al regime di tassazione separata solo laddove l'indennità risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'avvio del rapporto (fatta salva da parte dell'Ufficio l'applicazione della tassazione ordinaria laddove quest'ultima fosse più favorevole), mentre saranno soggette al regime di tassazione ordinaria ove manchi l'atto scritto.
Interessante sull'argomento e con riguardo all'ammontare TFM deducibile è la sentenza della CTR Lombardia 4 ottobre 2019 n. 3795, laddove viene precisato che “L'indennità di fine mandato, benché assimilabile al trattamento di fine rapporto, non soggiace alle stesse regole, in quanto per esso non vi è alcun limite alla quota di deducibilità. L'indennità di fine mandato (TFM), seppur sostanzialmente assimilabile al trattamento di fine rapporto previsto per i lavoratori dipendenti (TFR), non soggiace alle stesse regole fiscali e civilistiche. Ed invero, mentre per il TFR sia la normativa civilistica che quella fiscale (Art. 2120 C.c. e art. 105 T.U.I.R.) disciplinano e limitano la quota annuale di accantonamento deducibile (retribuzione annua diviso 13,5) per il TFM non v'è alcuna norma di riferimento che limiti l'ammontare della quota deducibile”.