mercoledì 3 agosto 2022
Lavoro, Giurisprudenza
Si tratta di un reato disciplinato all'art. 603-bis del codice penale, che espone due ipotesi: quella di intermediazione illecita, data da chiunque assuma manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; quella di impiegare, dare da chi utilizza, assumere o impiegare, anche tramite attività d'intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (sentenza n. 24388/2022).
Il caso giunto all'attenzion e della Suprema corte riguardava il legale e l'amministratore di fatto di un'azienda citati in giudizio per avere imposto una modifica unilaterale del contratto di lavoro, che passava da ful time a part time con retribuzione diminuita. Tuttavia, i dipendenti:
Il tribunale di merito aveva quindi concluso, sulla base delle dichiaraizoni e dalla verifica dei prospetti dei lavoratori turni e delle buste paga, che gli indagati si procurarono un ingiusto profitto rappresentato dalle retribuzioni non corrisposte (quantificato in euro 186.512,30 ) ed disposto il sequestro preventivo per conto somma .
La sentenza dei supremi giudici , in particolare, inizialmente come infondati i motivi di ricorso legati al fatto che le assunzioni erano avvenute prima della entrata in delle norme e che si erano realizzate attraverso un soggetto terzo in quanto ciò non incide sulla responsabiità dei datori di effettivi.
Inoltre gli ermellini condividono la valutazione del tribunale sul fatto che "le dipendenti si erano viste costrette ad accettare le condizioni imposte per la necessità di mantenere un'occupazione, non esistendo, nel contesto in cui è maturata la vicenda, possibili reali alternative di lavoro".
La corte di cassazione riafferma cosi il principio per cui ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose .
Su queste basi dunque l'istanza di cassazone è respinta.
Le condizioni che costituiscono di questo reato di particolare gravità, sono, per l'Ispettorato del Lavoro
Documenti utili:
cassazione-24388-2022.pdf