venerdì 22 luglio 2022
Fiscalità, Accertamenti
NOTIFICA CARTELLA AGENZIA ENTRATE TRAMITE RACCOMANDATA? ECCO LE NOVITA'
con l'L'ordinanza numero 22816 del 20 luglio 2022 (qui allegata) ha precisato quanto segue:
- la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche tramite invio, da parte diretta del concessionario, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relazione, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto erogato e l'effettiva coincidenza tra conferimento e consegnatario della cartella;
- in materia di notifica della cartella esattoriale, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica;
- Laddove l'agente della revisione produca in giudizio fotostatica della relazione di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contest la conformità delle prodotte agli originali, ai sensi dell'articolo 2719 del Codice Civile, il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso
).