Fiscalità

mercoledì 20 luglio 2022

Fiscalità, Accertamenti

NEWS SUGLI ACCERTAMENTI BANCARI DA PARTE DELL'AGENZIA ENTRATE

Secondo la Cassazione (sentenza 302009 del 20/12/2019) la ricostruzione della base imponibile mediante le risultanze degli accertamenti bancari non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti.

Pertanto l’Amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo di sollecitare ulteriormente il contribuente ad integrare la documentazione giustificativa dei movimenti bancari, che ritenga insufficiente: lo ha precisato la Corte di Cassazione con l'ordinanza qui allegata
Per i giudici di legittimità, inoltre:
  1. qualora l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai citati conti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale;
  2. ciò vale anche in materia di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente;
  3. la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti,riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche. Ciò fermo restando che le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti;
  4. il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici e il giudice di merito deve «individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative» (Cass. n. 11102/2017).

Documenti utili:
Ordinanza di Cassazione 22533 del 18-07-2022.pdf

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