venerdì 15 luglio 2022
Fiscalità, Agenzia Entrate
Il meccanismo opzionale, introdotto dal Dlgs n. 128/2015, ha lo scopo di promuovere nuove forme di comunicazione e di cooperazione tra il contribuente e l’Agenzia basate sulla... «reciproca fiducia»...
«E' uno strumento molto importante» .
Ad affermarlo è il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in occasione del convegno tenutosi alla Luiss «Adempimento collaborativo: risultati e prospettive. Confronto a più voci sulla cooperative compliance».Nel suo intervento, aggiunge, «ascoltiamo tutto quello che si può rappresentare per migliorare questo strumento, non siamo solo favorevoli ma siamo bisognosi di questo istituto, per evitare di prendere cantonate che è nelle corde dell'umano agire. Questo strumento ci consente di prenderne di meno in quanto è un cammino parallelo con il mondo produttivo e delle imprese»
L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo verrebbe perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi. L’adesione al regime comporta la possibilità per il Fisco e per il contribuente di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni, anticipando, tra l’altro, eventuali controlli. Tra i vantaggi riconosciuti agli aderenti vi è l’accesso a una procedura abbreviata di interpello preventivo, sanzioni ridotte alla metà e l’esonero dalla presentazione di garanzie per ottenere i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.Possono aderire le imprese in possesso di un efficace sistema di autovalutazione preventiva del rischio fiscale, in grado di monitorare costantemente la propria posizione, che sommato alla trasparenza nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, consenta di eliminare o almeno minimizzare le incertezze connesse alla gestione del rischio tributario. I requisiti dimensionali, le caratteristiche dei sistemi interni di gestione del rischio fiscale e, infine, il modello di domanda di adesione al regime sono state stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016. Per fissare la dimensione del volume d’affari, quale parametro di riferimento, il provvedimento stabilisce di considerare il valore più alto tra i ricavi indicati nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione Iva relativa all’anno solare precedente e ai due anteriori. Nel caso in cui la domanda sia presentata prima del deposito del bilancio ovvero della dichiarazione Iva, il contribuente può auto-dichiarare il possesso del requisito dimensionale; sarà poi l’ufficio a controllare la veridicità della dichiarazione