venerdì 8 luglio 2022
Fiscalità, Cartelle
NOVITA' IN MATERIA DI DILAZIONI DI PAGAMENTO (luglio 2022)
Nella seduta del 7 luglio 2022 l'Aula della Camera ha votato la fiducia sul Ddl di conversione in legge del decreto «Aiuti» In materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, è stato disposto quanto segue:
- l'agente della riscossione, su richiesta del contributo che dichiara di versare in una difficoltà temporanea di obiettiva, concedere per ciascuna richiesta di esclusione la richiesta del pagamento delle somme a ruolo, fino ad un massimo dei diritti di notifica, fino a un massimo di 70 mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei vigenti 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contributonte documenta la situazione temporanea di obiettiva difficoltà. E' possibile richiedere una richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120mila euro;
- in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate - in luogo delle vigenti 5 rate – anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato;
- la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le nuove regole si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento alle richieste emessi con riferimento di tasso presentato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.
Norma introdotta in sede di conversione in legge.